Il contesto legale

Anche quest’anno rimane limitato il numero dei contenziosi avviati dai dipendenti e nei confronti dei fornitori, mentre si segnala un assestamento dei volumi delle istanze di conciliazione con i clienti (Corecom) e una sensibile riduzione del numero di nuove cause da questi promosse.

Per quanto riguarda i contenziosi con gli agenti e distributori, il livello quantitativo può considerarsi non significativo.

Resta invece elevato, nonostante la continua ricerca da parte di Vodafone Italia di soluzioni condivise, il livello di contenzioso con le amministrazioni locali e con i privati nell’ambito delle attività di installazione e aggiornamento tecnologico degli impianti, anche per la perdurante attenzione mediatica sul tema dei campi elettromagnetici. In questo scenario si sta sviluppando sempre di più il ricorso a protocolli d’intesa con gli enti locali che prevedono una regolazione convenzionale delle localizzazioni degli impianti sul territorio comunale e, talvolta e più specificamente, ubicazioni su proprietà comunali.

In ogni caso, per quanto concerne il contenzioso amministrativo, Vodafone Italia è riuscita quasi sempre a ottenere provvedimenti favorevoli da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR).

Si riportano di seguito i principali procedimenti legali:

Diritto alla concorrenza    Nell’ambito del diritto alla concorrenza, le cause sorte (Eutelia, Okcom, Teleunit, BT, Fastweb ed Uno Communications) a valle del procedimento avviato dall’AGCM nel 2005 (A357), concluso con l’accettazione degli impegni presentati da Vodafone Italia aventi ad oggetto un accordo con un operatore virtuale di rete mobile, hanno visto un improvviso mutamento di andamento con due sentenze, emesse dal Tribunale di Milano (caso Eutelia) e dalla Corte di Appello di Milano (caso Teleunit), che sembrano voler consolidare i criteri di calcolo del danno più gravosi per il risarcente.
Si segnala l’estinzione della causa OkCom e la conferma della prescrizione anche in sede di appello per le cause intentate da Uno Communications e da Fastweb, nonché l’ordinanza della Corte di Appello di Milano che ha sospeso per metà del valore la sentenza del caso Eutelia, attualmente pendente in fase di merito innanzi alla stessa Corte di Appello.
Agcom / AGCMAnche nel corso del presente esercizio le attività delle Autorità di regolazione e dell’Autorità Antitrust hanno continuato ad essere incisive, sia con riferimento ai temi della tutela dei consumatori sia rispetto all’attività d’impresa.
In particolare, l’Agcom ha avviato a dicembre 2016 un procedimento relativo alle procedure di migrazione, su segnalazione di 4 clienti. Le argomentazioni difensive di Vodafone non sono state accolte ed il procedimento si è concluso con una sanzione minima di 170.000 Euro. Ha, inoltre, avviato ad ottobre 2016 un procedimento sanzionatorio per mancato rispetto della delibera 79/09/CSP in materia di call center nell’ambito del quale Vodafone Italia ha dimostrato la mancata violazione delle contestazioni oggetto del procedimento. L’Autorità ha accolto le difese di Vodafone ed ha chiuso il procedimento a marzo 2017 con un provvedimento di archiviazione.  Nel corso dell’anno si segnalano 4 procedimenti per pratiche commerciali scorrette avviate dall’AGCM, di cui uno chiuso con l’irrogazione di una sanzione pari a €1.000.000,00 e tre ancora pendenti.
AntitrustA dicembre 2016 AGCM ha concluso il procedimento A428C avviato nei confronti di TIM spa ritenendo che non si potessero riscontrare elementi di continuità della condotta di TIM rispetto ai comportamenti tenuti del periodo 2009-2011 per i quali l’Autorità aveva accertato un’infrazione.  Il 1° febbraio 2017, l’AGCM ha deliberato l’avvio di un’istruttoria nei confronti di TIM e Fastweb S.p.A., per accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, a seguito dell’accordo con cui le imprese considerate hanno costituito un’impresa comune cooperativa, denominata Flash Fiber S.r.l., volta alla realizzazione di reti in fibra ottica, in architettura FTTH (Fiber To The Home), nelle 29 principali città italiane. Il procedimento, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017.  A settembre 2016 il Tar ha, invece, confermato la sanzione inflitta dall’AGCM a TIM e a sei imprese di manutenzione nel procedimento I761, per condotte lesive della concorrenza consistenti nella determinazione coordinata delle condizioni economiche contrattuali e delle informazioni trasmesse al regolatore, con l’obiettivo di limitare il confronto competitivo e prevenire l’evoluzione delle forme di erogazione disaggregata dei servizi tecnici accessori. La sanzione confermata dal TAR ammonta a circa euro 28 milioni di euro, di cui circa 21.5 milioni a TIM e il restante suddiviso tra le sei società.  Nel novembre del 2016 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato, a valle della segnalazione di un concorrente, un procedimento nei confronti di Vodafone per un presunto margin squeeze nel mercato dei servizi di invio massivo di SMS. Un procedimento analogo è stato avviato nei confronti di TIM, successivamente esteso alla sua controllata Telecom Italia Sparkle S.p.A.. Il termine di entrambe le istruttorie è previsto per il 30 novembre 2017 salvo proroghe.  
Garante PrivacyIn ambito Privacy si segnala che, nel periodo di riferimento, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali non ha comminato nei confronti di Vodafone Italia S.p.A..